Glossario

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A

Accordi di partenariato (AP)

Per il periodo di programmazione 2014-2020, ciascuno Stato membro ha elaborato un Accordo di partenariato (AP) in collaborazione con la Commissione europea. Si tratta di un documento di riferimento per la programmazione degli interventi sostenuti dai Fondi strutturali e di investimento europei, al fine di allinearli agli obiettivi della strategia di crescita Europa 2020. L’accordo delinea la strategia e le priorità d’investimento prescelte dallo Stato membro interessato e fornisce un elenco dei programmi operativi nazionali e regionali (PO) che esso intende attuare, oltre alla dotazione finanziaria annuale destinata a ciascun PO.

Addizionalità

L’addizionalità è uno dei principi alla base del funzionamento dei Fondi strutturali e di investimento europei. Esso stabilisce che i contribuiti erogati attraverso i Fondi non devono sostituire la spesa pubblica o gli investimenti strutturali equivalenti di uno Stato membro nelle regioni interessate da questo principio. In altre parole, le dotazioni finanziarie dei Fondi strutturali e di investimento non dovrebbero condurre a una riduzione degli investimenti strutturali nazionali in quelle regioni, ma dovrebbero rappresentare un’aggiunta alla spesa pubblica. Il principio di addizionalità si applica negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate rappresentano almeno il 15 % della popolazione sulla base delle risorse finanziarie stanziate a loro favore. Il livello di spesa che ciascuno Stato membro deve mantenere durante l’intero periodo di programmazione è stabilito, all’inizio del ciclo, attraverso un Accordo di partenariato (verifica«ex ante» ). La Commissione verificherà l’ottemperanza di ciascuno Stato membro al principio di addizionalità nel corso della valutazione intermedia del ciclo di programmazione nel 2018, e a conclusione dello stesso, nel 2022.

Aiuti di Stato

Le normative dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato sono state elaborate per garantire che le risorse di proprietà statale non vengano impiegate per distorcere la competizione oppure creare un vantaggio indebito nel mercato interno dell’Unione. Gli aiuti di Stato rappresentano un vantaggio offerto da un governo, che potrebbe conferire a una determinata società un vantaggio concorrenziale sleale rispetto ai suoi rivali commerciali. Gli aiuti di Stato possono essere erogati in diversi modi, ad esempio attraverso lo stanziamento di sovvenzioni, contributi in conto interesse oppure tramite la riduzione del carico fiscale o l’acquisto di merci e servizi a condizioni preferenziali. Le normative UE generalmente vietano gli aiuti di Stato, a meno che giustificabili da determinate circostanze relative allo sviluppo economico generale. La Commissione ha il compito di garantire che le normative in materia di aiuti di Stato vengano applicate e osservate in egual misura in tutti gli Stati membri. Tali normative vengono applicate anche per i programmi operativi UE di sviluppo regionale.

Ambiente

Le politiche ambientali dell’Unione europea mirano a preservare, tutelare e migliorare l’ambiente per le generazioni presenti e future, oltre a promuovere i principi alla base dello sviluppo sostenibile. A tal fine, il Programma di azione per l’ambiente fino al 2020 dell’UE definisce tre obiettivi chiave: proteggere, preservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione; favorire il passaggio a un’economica efficiente nel consumo delle risorse, verde, competitiva e a basse emissioni di carbonio; proteggere i cittadini europei dalle pressioni e dai rischi relativi alla salute e al benessere dovuti a questioni ambientali. Le iniziative e i programmi svolti nell’ambito della politica di coesione per il ciclo 2014-20 contribuiranno a raggiungere questi obiettivi. Quattro degli undici obiettivi tematici che definiscono la destinazione degli investimenti erogati attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) contribuiscono direttamente alla politica ambientale. In particolare, la politica di coesione è destinata a: sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio; promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi; preservare e tutelare l’ambiente e favorire l’efficienza energetica; promuovere i trasporti sostenibili. Inoltre, i progetti che presenteranno richiesta di finanziamento attraverso gli strumenti finanziari della politica dovranno indicare in che modo le loro proposte possono avere un impatto sull’ambiente, dimostrandone le credenziali in termini di sviluppo sostenibile.

Ammissibilità delle spese

I criteri di ammissibilità delle spese consentono di determinare se un determinato costo può essere finanziato dai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Il regolamento «disposizioni comuni» (1303/2013) stabilisce i principi fondamentali che regolano l’ammissibilità delle spese a livello europeo, al fine di garantire coerenza tra le normative attuate negli Stati membri. I criteri dettagliati sono decisi a livello nazionale. Affinché una voce di spesa sia ammissibile per il finanziamento, è necessario che essa sia pagata nel periodo di tempo che intercorre tra la presentazione dei programmi operativi alla Commissione oppure dal 1 gennaio 2014 (a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per prima) e il 31 dicembre 2023. Tra i costi che possono ricevere un contributo attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito di programmi riguardanti gli obiettivi della Cooperazione territoriale europea, vi sono gli oneri finanziari e i costi di garanzia, nonché le spese sostenute dalle autorità pubbliche per l’attuazione delle operazioni. La Commissione ha inoltre adottato un elenco delle voci di spesa non ammissibili per i contributi di FESR, FSE o Fondo di coesione, quali interesse sul debito e imposta sul valore aggiunto recuperabile.

Assistenza tecnica

L’assistenza tecnica ha lo scopo di aiutare le parti interessate ad attuare i programmi e i progetti finanziati dalla Commissione. Nell’ambito della politica di coesione dell’Unione europea, questo aiuto di natura finanziaria può essere utilizzato per le attività di preparazione, gestione, valutazione, monitoraggio, audit e controllo. I fondi destinati a queste attività sono erogati attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione. Le normative comunitarie prevedono un limite per la quota di aiuti erogati attraverso i programmi operativi da destinare all’assistenza tecnica. Se quest’ultima è predisposta dalla Commissione, o da un organo che ne fa le veci, la quota massima è pari allo 0,35 % della dotazione annuale di ciascun fondo. Se, invece, l’assistenza tecnica è fornita dagli Stati membri, il tetto massimo è stabilito al 4 %.

Autorità di audit

Per autorità di audit si intende qualsiasi organo o autorità pubblica nazionale, regionale o locale, designata per ciascun programma operativo, che ha il compito di verificare l’efficacia operativa dei sistemi di gestione e di controllo. Essa, inoltre, monitora l’ottemperanza del progetto alle normative nazionali ed europee pertinenti. Ciascuno Stato membro dovrà nominare un’autorità di audit per ogni programma operativo (insieme a un’autorità di gestione e a un ente di certificazione). Tra le mansioni dell’autorità di audit, vi è quella di verificare l’efficacia operativa dei sistemi di gestione e di controllo (valutazione dei sistemi di controllo). Inoltre, essa ha il compito di eseguire controlli che si concentrano, nello specifico, sulla spesa dichiarata (controlli operativi). Garantire un’adeguata separazione delle funzioni tra le autorità principali (autorità di gestione/enti di certificazione, organismi intermedi) è, inoltre, parte integrante di questi controlli.

Autorità di certificazione

L’autorità di certificazione ha il compito di garantire la correttezza e la probità dello stato delle spese e delle richieste di pagamento, prima che vengano inviate alla Commissione europea. La gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione è condivisa con i paesi membri, le regioni e gli altri organismi intermedi. Uno o più dei suddetti gruppi nominano un’autorità di certificazione per ciascun programma operativo cofinanziato attraverso questi fondi.

Autorità di gestione

Secondo quanto previsto dalla politica di coesione dell’UE per il 2014-2020, un’autorità di gestione è responsabile dell’amministrazione efficace e dell’attuazione dei programmi operativi. Il ruolo dell’autorità di gestione può essere svolto da un ministero nazionale, un’autorità regionale, un consiglio locale o qualsiasi altro ente pubblico o privato designato e approvato da uno Stato membro. Le autorità di gestione devono svolgere il proprio lavoro in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria. L’autorità di gestione è tenuta a inviare alla Commissione un rapporto annuale di esecuzione per ciascun programma operativo entro il 31 maggio di ogni anno.

B

Bilancio

Gli Stati membri dell’UE contribuiscono al bilancio comune per raggiungere gli obiettivi comuni. Gli Stati membri contribuiscono direttamente in proporzione al proprio reddito nazionale lordo (RNL). I dazi doganali e il gettito IVA costituiscono fonti aggiuntive di introiti. Il massimale di bilancio è attualmente fissato all’1,23 % dell’RNL dell’UE. In termini di procedura, la Commissione europea propone un progetto di bilancio che riflette gli obiettivi chiave della politica dell’Unione, quali crescita e occupazione, ricerca, cambiamenti climatici ed energia. Successivamente, gli Stati membri avviano i negoziati con il Parlamento europeo al fine di modificare il progetto di bilancio, per poi adottarlo. La Commissione è chiamata a garantire che il bilancio dell’UE sia speso in conformità al regolamento finanziario dell’Unione. L’attuale quadro di bilancio copre il periodo 2014-2020, mentre i programmi di bilancio annuali forniscono dettagli specifici riguardanti la spesa. In questo ciclo, i Fondi strutturali e di coesione riceveranno un quota pari a circa il 32,5 % del bilancio complessivo, ovvero 351,8 miliardi di EUR (ai valori 2014).

C

Coesione economica e sociale

In quanto manifestazione di solidarietà tra gli Stati membri e le loro regioni, la coesione economica e sociale mira a raggiungere uno sviluppo socio-economico equilibrato in tutto il territorio dell’Unione. La coesione economica e sociale è ottenuta attraverso la politica di coesione dell’UE, che è stata inserita nel Trattato CE dal Trattato di Maastricht del 1992. Essa volge a ridurre le disparità strutturali esistenti tra le regioni e gli Stati membri attraverso una serie di operazioni finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione. Ogni tre anni, la Commissione europea presenta una relazione inerente ai progressi raggiunti dalla coesione sociale ed economica, nonché al ruolo svolto dalle politiche UE in quest’ambito. Per il ciclo di programmazione 2014-20, la politica di coesione rappresenta la seconda voce di bilancio UE più consistente, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 351,8 miliardi di EUR (ai valori 2014). Durante questo periodo, la politica di coesione continuerà a sostenere le regioni che non hanno portato a termine il processo di convergenza economica e sociale in termini reali, lavorando nel contempo per raggiungere gli obiettivi UE della strategia Europa 2020, relativi alla promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Coesione territoriale

Consolidare la coesione economica e sociale riducendo le disparità tra le regioni dell’UE rappresenta un obiettivo ben definito dell’Unione. Il Trattato di Lisbona, firmato nel 2007 e attualmente in fase di ratifica, introduce una terza dimensione: la coesione territoriale. L’Unione europea è caratterizzata da una straordinaria diversità territoriale. L’obiettivo della coesione territoriale consiste nel garantire che tutti i cittadini siano in grado di sfruttare al meglio le caratteristiche tipiche delle zone in cui abitano. Nessun cittadino europeo dovrebbe essere penalizzato, in termini di accesso ai servizi pubblici, alloggi o opportunità d’impiego semplicemente a causa della regione in cui vive. La coesione territoriale si prefigge lo scopo di promuovere uno sviluppo più equilibrato e sostenibile. Per raggiungere tale obiettivo è necessario adottare un approccio integrato, che richiede un miglior coordinamento delle politiche settoriali a ogni livello, da quello locale a quello europeo. Esso, inoltre, necessita di una maggiore cooperazione e di collegamenti migliori. Molte problematiche, quali cambiamenti climatici e migrazioni, non tengono conto dei confini e potrebbero essere affrontate meglio attraverso una risposta mirata, fornita da più regioni o paesi.

Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni è un organo consultivo che consente alle autorità locali e regionali di prendere parte all’attività legislativa dell’UE. Tra i suoi 353 membri vi sono politici locali o regionali, leader di governi regionali o sindaci di città. Essi sono eletti per cinque anni sulla base delle proposte formulate da ciascun paese, in numero proporzionale alla popolazione nazionale. Il presidente del Comitato e il suo Gabinetto sono nominati dai membri e il loro mandato ha una durata pari a due anni e mezzo. Al fine di mantenere un contatto più stretto con gli elettori e le proprie città, regioni o territori, i membri del Comitato delle regioni vivono e lavorano nel proprio paese di provenienza. Sei volte all’anno si recano a Bruxelles per partecipare alle sessioni plenarie del Comitato.

Comitato di coordinamento per i Fondi strutturali e di investimento europei

Il Comitato di coordinamento per i Fondi strutturali e di investimento europei (COESIF) è un comitato permanente della Commissione europea. Ha il compito di discutere circa le questioni relative all’attuazione delle normative che disciplinano i Fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE). Il Comitato si riunisce solitamente una volta al mese ed è presieduto dalla Commissione europea. Alle sue riunioni partecipano anche funzionari provenienti dagli Stati membri.

Comitato di monitoraggio

Gli Stati membri sono tenuti a incaricare comitati di monitoraggio preposti a verificare che tutti i programmi operativi (PO) che usufruiscono dei Fondi strutturali e di investimento europei siano attuati in maniera corretta. I comitati sono presieduti dallo Stato membro interessato (o dall’autorità di gestione) e sono composti da partner regionali, economici e sociali.

Concorsi RegioStars

I concorsi «RegioStars» promuovono lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra le regioni europee, con lo scopo di favorire l’innovazione. Si svolgono ogni anno con l’obiettivo di individuare e premiare i progetti di sviluppo regionale sostenuti dalla politica regionale dell’UE. In ogni edizione del concorso vengono presentati progetti originali e innovativi che potrebbero essere fonte di ispirazione per le altre regioni in diversi settori, quali l’innovazione delle PMI, la bioeconomia e i trasporti urbani sostenibili. Per essere insigniti del premio, i progetti devono presentare un carattere marcatamente innovativo, evidenziare i propri punti di forza in materia di sostenibilità e dimostrare di aver contribuito positivamente all’economia della propria regione. Inoltre, essi devono aver prodotto risultati in grado di rafforzare i partenariati locali, regionali e interregionali.

Condizionalità ex ante

Le condizionalità ex ante sono uno degli elementi chiave all'interno della riforma della politica di coesione per il periodo 2014-2020. Sono state introdotte dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per garantire le condizioni necessarie per un utilizzo efficace ed efficiente dei fondi SIE.

Controllo e audit

L’espressione «controllo e audit» riguarda la sana gestione finanziaria dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE). Il funzionamento e le attività di gestione dei programmi sono principalmente delegati alle amministrazioni a livello nazionale e decentrato. Gli Stati membri sono chiamati a garantire alla Commissione che i fondi siano spesi in maniera efficace e in conformità ai regolamenti vigenti. Essi devono predisporre sistemi di rendicontazione contabile, finanziaria e di monitoraggio affidabili, nonché identificare gli organi responsabili e le procedure per garantire una traccia di controllo adeguata. Per ciascun programma operativo deve essere nominata un’autorità di audit. Essa fornisce alla Commissione una strategia di audit, un parere di controllo annuale e un rapporto annuale di controllo che prendono in considerazione le questioni identificate durante le verifiche eseguite nel corso dei 12 mesi precedenti. La Commissione ha anche facoltà di eseguire audit in loco (con un minimo di 10 giorni di preavviso) o di richiedere a uno Stato membro di verificare programmi o progetti specifici. Si applica il principio di proporzionalità per far sì che i programmi di entità minore non necessitino dello stesso livello di amministrazione richiesto per i programmi di portata maggiore.

Cooperazione interregionale

La cooperazione interregionale mira a potenziare lo sviluppo regionale dell’UE attraverso il trasferimento di conoscenze e lo scambio di esperienze tra le regioni. Il programma di cooperazione interregionale INTERREG EUROPA è parte dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» fissato dalla politica di coesione per il ciclo 2014-2020. Il programma volge a migliorare l’efficacia delle politiche di sviluppo regionale, a contribuire alla modernizzazione economica e ad aumentare la competitività in Europa. Fornisce un quadro per la cooperazione tra gli attori regionali e locali nell’UE a 28, in Norvegia e in Svizzera. I programmi sono parzialmente finanziati dal FESR nell’ambito della componente della cooperazione interregionale dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea»: INTERACT - sostegno e scambio di buone pratiche tra le autorità responsabili dell’attuazione dei programmi di cooperazione ORATE - osservatorio per la pianificazione territoriale URBACT - creazione e sostegno alle reti di città e allo sviluppo urbano

Cooperazione transnazionale

La cooperazione transnazionale promuove la creazione di partenariati altamente integrati, con una sfera d’influenza che travalica i confini nazionali in un’area di cooperazione transnazionale. Questi partenariati racchiudono e rappresentano diversi livelli di governo e amministrazione, coinvolgendo organismi del settore pubblico e privato, nonché differenti settori politici. In tutta l’UE vi sono 15 aree di cooperazione transnazionale. I territori appartenenti a paesi terzi confinanti possono, a determinate condizioni, rientrare nelle aree di cooperazione transnazionale e beneficiare degli aiuti della politica di coesione. Attraverso questi partenariati, i progetti di cooperazione transnazionale sono in grado di sviluppare, elaborare e attuare soluzioni condivise a problemi comuni e sfide che riguardano un’ampia fetta dell’area di cooperazione transnazionale interessata. L’accento è posto, in particolare, sulle pratiche di gestione transazionali inerenti ai progetti e sulla dimensione transnazionale dei risultati attesi. In generale, i progetti sono chiamati a proporre una visione di lungo termine, un’idea di ampio respiro che possa ispirare azioni strategiche, ad es. nell’ambito della protezione contro le inondazioni, degli affari marittimi, dei corridoi di trasporto intermodali, delle reti rurali e urbane, nonché dei sistemi di innovazione transnazionali e interconnessi. I programmi di cooperazione transnazionale sono finanziati attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» della politica di coesione. Per il ciclo di programmazione 2014-2020, sono stanziati oltre 2,1 miliardi di EUR a favore della cooperazione transnazionale nel quadro degli aiuti di Interreg V-B.

Correzioni finanziarie

Per correzione finanziaria si intende il ritiro dei fondi a cui si procede quando i pagamenti a favore di progetti sostenuti dall’UE sono stati effettuati erroneamente a causa di irregolarità, quali frodi. La Commissione si impegna a recuperare i fondi ottenuti o utilizzati in maniera fraudolenta e può avvalersi di qualsiasi strumento giuridico a sua disposizione per rintracciare questi pagamenti. L’adozione di correzioni finanziarie può comportare la revoca parziale o totale di un contribuito UE elargito a favore di un determinato programma operativo. La Commissione ha a sua disposizione un’ampia gamma di metodi di controllo per garantire che gli aiuti comunitari siano spesi in maniera adeguata. Per combattere le frodi ricorre a procedure di monitoraggio regolari, certificazioni della spesa e all’adozione di rigorose misure di audit.

D

Disimpegno

Secondo quanto previsto dal principio di disimpegno automatico, se una somma stanziata a favore di un dato programma non viene ritirata entro la fine del secondo anno a decorrere dall’approvazione dello stesso, tutte le somme di denaro non versate non saranno più disponibili per quel programma. Questo meccanismo volge a incrementare il ritmo di sviluppo dei progetti e il monitoraggio dei flussi di finanziamenti destinati ai programmi.

F

Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)

Per il ciclo 2014-2020, la politica di coesione è finanziata attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE). Questi ultimi comprendono cinque diversi fondi, disciplinati dal regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, noto come «regolamento disposizioni comuni». I Fondi strutturali presentano due componenti: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che dal 1975 fornisce sostegno allo sviluppo e all’adattamento strutturale delle economie regionali, ai cambiamenti economici, al potenziamento della competitività e della cooperazione territoriale in tutta l’UE; e il Fondo sociale europeo (FSE), istituito nel 1958 con l’obiettivo di contribuire alla flessibilità dei lavori e delle aziende, favorire l’accesso all’occupazione, la partecipazione al mercato del lavoro e l’inclusione sociale delle persone svantaggiate, contrastare tutte le forme di discriminazione e creare partenariati per gestire le riforme per l’occupazione. Gli altri tre fondi che compongono i Fondi SIE sono: il Fondo di coesione, che sostiene esclusivamente gli Stati membri meno sviluppati, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Fondo di coesione

A partire dal 1994, il Fondo di coesione è stato utilizzato per sostenere le regioni europee più povere e per stabilizzare le loro economie, al fine di promuovere la crescita, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile. Il Fondo contribuisce finanziariamente alle misure ambientali e alle reti transeuropee di trasporto - due aree di interesse altamente prioritarie per l’UE - nei 13 Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004, nonché in Grecia e Portogallo. Il Fondo di coesione può anche essere utilizzato per finanziare le priorità della politica di protezione ambientale dell’UE. Gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) per abitante inferiore al 90 % della media europea hanno diritto a ricevere gli aiuti del Fondo di coesione. Il contributo massimo del Fondo di coesione alla spesa pubblica nei singoli Stati membri è fissato all’85 %. Per il ciclo di programmazione 2014-2020, la quota di bilancio destinata al Fondo di coesione è pari a 75 miliardi di EUR (ai valori 2014).

Fondo di solidarietà dell’UE

Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE), istituito nel 2002, è nato per fornire una risposta rapida, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza in seguito a catastrofi naturali di grande portata. Esso interviene principalmente in occasione di calamità naturali che hanno gravi ripercussioni sulle condizioni di vita, sull’ambiente naturale o l’economia di una o più regioni di uno Stato membro o di un paese candidato che ha già avviato i negoziati di adesione. Gli aiuti del fondo sono erogati sotto forma di un’unica sovvenzione complessiva, che non necessita di cofinanziamento, e si vanno ad aggiungere agli sforzi profusi dallo Stato beneficiario. Il FSUE dispone di un bilancio annuale massimo di 500 milioni di EUR, oltre alla dotazione non utilizzata dell’esercizio precedente.

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sostiene la politica europea in materia di sviluppo rurale e, a tal fine, finanzia i programmi di sviluppo rurale svolti in tutti gli Stati membri e nelle regioni dell’Unione. I programmi sono elaborati in collaborazione con la Commissione europea e gli Stati membri e tengono conto degli orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale adottati dal Consiglio, nonché delle priorità delineate nei piani strategici nazionali. Nel ciclo di programmazione 2014-2020 il FEASR, per la prima volta, è stato specificamente inserito nel quadro politico dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) ed è disciplinato dal regolamento «disposizioni comuni» (1303/2013).

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Il FESR è stato istituito nel 1975 e fornisce un sostegno finanziario allo sviluppo e all’adattamento strutturale delle economie regionali, ai cambiamenti economici, al potenziamento della competitività e alla cooperazione territoriale in tutta l’UE. Insieme al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il FESR è uno dei cinque Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE). Il bilancio a disposizione del FESR per il ciclo 2014-20 ammonta a oltre 250 miliardi di EUR. Il fondo sostiene i progetti svolti nell’ambito degli 11 obiettivi tematici della politica di coesione e si concentra in particolare su quattro priorità chiave: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione Migliorare l’accesso, l’utilizzo e la qualità delle TIC Migliorare la competitività delle PMI Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. Il FESR finanzia anche i progetti transfrontalieri, interregionali e transnazionali svolti nell’ambito dell’obiettivo della Cooperazione territoriale europea.

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

Il FEAMP è il nuovo fondo per le politiche marittime e per la pesca per il ciclo 2014-2020 e rientra nei cinque Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE). Il nuovo fondo: sosterrà i pescatori nel passaggio a una pesca sostenibile sosterrà le comunità costiere nel processo di diversificazione delle loro economie finanzierà i progetti mirati a creare nuovi posti di lavoro e a migliorare la qualità della vita lungo le coste europee faciliterà l’accesso ai finanziamenti. Per il ciclo 2014-20, le disposizioni generali per il FEAMP sono state incluse nel regolamento «disposizioni comuni» (1303/2013), che definisce le regole generali che disciplinano tutti i Fondi SIE.

Fondo sociale europeo (FSE)

Istituito nel 1958, l’FSE rappresenta uno dei principali strumenti finanziari dell’UE a sostegno delle politiche nazionali volte ad aumentare l’occupazione e le opportunità d’impiego, a migliorare la qualità e la produttività sul lavoro, nonché a ridurre l’esclusione sociale e le disparità in termini di occupazione a livello regionale. In quanto parte dei cinque Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), l’FSE opera per raggiungere gli 11 obiettivi tematici definiti per i Fondi SIE per il ciclo di programmazione 2014-2020. Nello specifico, le priorità chiave dell’FSE sono: Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi forma di discriminazione Investire nell’istruzione, nella formazione, nella formazione professionale volta all’acquisizione di competenze e nell’apprendimento permanente Migliorare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei soggetti interessati e conseguire una pubblica amministrazione efficiente.

Frode

Oltre a rientrare nel quadro generale degli sforzi profusi per contrastare il crimine organizzato, la lotta contro le frodi e la corruzione riguarda anche le attività illecite che influiscono negativamente sugli interessi finanziari dell’Unione europea (UE). Essa si fonda su due basi giuridiche: Gli articoli 67, 82 e 87 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale Gli articoli 310, 324 e 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, riguardanti le attività che influiscono sugli interessi finanziari dell’UE Gli interessi finanziari dell’UE sono tutelati da una serie di normative antifrode, nonché dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), un organo indipendente impegnato nella lotte alle frodi dal giugno 1999. L’OLAF ha il compito di svolgere indagini amministrative volte a contrastare le frodi, in collaborazione con le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri, compresi i servizi investigativi e le forze di polizia.

G

Gestione condivisa

Vi sono due tipi principali di aiuti comunitari: i fondi gestiti a livello centrale, direttamente dalla Commissione europea, ad es. destinati alla ricerca, e i fondi caratterizzati da una gestione condivisa tra l’UE e gli Stati membri, ad es. i Fondi strutturali e il Fondo di coesione. L’UE affida la gestione di quest’ultimo agli Stati membri. La maggior parte degli aiuti comunitari comprende fondi che rientrano nella gestione condivisa dagli Stati membri. Per i fondi in «gestione condivisa», la Commissione attualmente delega agli Stati membri l’attuazione dei programmi a livello nazionale. Questi ultimi, a loro volta, erogano gli aiuti ai beneficiari finali (ad es. società, agricoltori, comuni, ecc.). Ogni Stato membro ha la responsabilità primaria di creare un sistema di gestione e controllo conforme ai requisiti previsti dai regolamenti, garantendo che esso funzioni in maniera efficace, nonché di prevenire, individuare e correggere qualsiasi tipo di irregolarità. La Commissione svolge un ruolo di supervisione e garantisce che le disposizioni che regolano il sistema di gestione e controllo siano conformi alle normative pertinenti. A tal fine, essa verifica l’efficacia del funzionamento del sistema e adotta correzioni finanziarie, laddove necessario.

Gruppi europei di cooperazione territoriale (GETC)

I Gruppi europei di cooperazione territoriale hanno l’obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale all’interno dell’UE. Tra le loro mansioni, vi è l’attuazione dei programmi cofinanziati dall’UE o di qualsiasi altro progetto europeo di cooperazione transfrontaliera. In quanto persone giuridiche, i GETC riuniscono autorità provenienti da diversi Stati membri. Essi possono essere composti dagli Stati membri stessi, da autorità regionali o locali, associazioni o qualsiasi altro ente pubblico. Ciascun GECT deve avere al suo interno membri provenienti da almeno due Stati membri diversi.

I

INTERACT

INTERACT 2014-2020 fornisce assistenza agli attori coinvolti nell’attuazione di programmi finanziati dall’UE nell’ambito dell’obiettivo di Cooperazione territoriale europea della politica di coesione. INTERACT offre consulenza sugli aspetti relativi alla gestione e all’attuazione, sostiene l’organizzazione di seminari tematici e contribuisce alla diffusione di esempi di buone pratiche. INTERACT assiste le istituzioni e le organizzazioni di tutta Europa incaricate di gestire i programmi di cooperazione territoriale, tra cui autorità di gestione, segreterie tecniche congiunte, punti di contatto nazionale e autorità di audit e di certificazione. Il programma interessa tutti gli Stati membri dell’UE, la Norvegia e la Svizzera.

INTERREG EUROPA

Il programma di cooperazione interregionale INTERREG EUROPA interessa tutti gli Stati membri dell’UE, la Norvegia e la Svizzera. È svolto nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e fa seguito al programma INTERREG IVC. Il suo obiettivo principale per il ciclo di programmazione 2014-2020 è quello di migliorare le politiche di sviluppo regionale attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche. Il programma si prefigge lo scopo di sfruttare al meglio le competenze tecniche e le buone pratiche già identificate a livello europeo. Il programma INTERREG EUROPA fornisce cofinanziamenti a favore di istituzioni locali e regionali, quali pubbliche amministrazioni, agenzie per lo sviluppo regionale, istituti di istruzione e altri, per creare reti e favorire lo scambio di esperienze su diverse tematiche, dando così vita a una valida pratica regionale di dimensione europea. Alcune reti più sviluppate intendono sfruttare le buone pratiche identificate in precedenza al fine di avere un impatto positivo sullo sviluppo immediato della propria regione nel campo interessato (capitalizzazione).

Informazione e divulgazione

La Commissione europea e gli Stati membri dell’UE sono chiamati a informare i cittadini circa la politica di coesione e i progetti che essa sostiene. Considerando i miliardi di euro stanziati attraverso i Fondi strutturali e di investimento europeo, è di vitale importanza che le comunità ricevano dettagli chiari sul modo in cui essi possono beneficiare di tali aiuti e in cui viene speso il denaro dei contribuenti. Le normative europee che regolano la politica di coesione per il ciclo 2014-2020 richiedono ufficialmente agli Stati membri e alle autorità di gestione di pubblicare un elenco dei progetti cofinanziati dall’UE, comprese le somme ricevute e i dettagli relativi ai beneficiari. Gli Stati membri interessati sono inoltre tenuti a presentare alla Commissione un piano di comunicazione per ciascun programma operativo (PO) cofinanziato durante il più recente periodo di programmazione della politica di coesione. Inoltre, le autorità di gestione devono organizzare almeno un grande evento all’anno per pubblicizzare i propri programmi, i risultati raggiunti e il ruolo svolto dall’UE.

Innovazione

L’innovazione, sia che riguardi lo sviluppo di nuovi prodotti o processi sia che si incentri sulle tecniche organizzative, può conferire agli operatori economici un vantaggio competitivo. L’Unione europea è ben cosciente di ciò e ha posto il potenziamento dell’innovazione al centro della strategia Europa 2020, con l’iniziativa faro «Unione dell’innovazione». A completamento della strategia, la politica di coesione dell’UE per il ciclo 2014-20 ha attribuito un’elevata priorità all’innovazione che, insieme alla ricerca, rappresenta uno degli obiettivi tematici della riforma della politica. Essa volge a promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità e la crescita dell’economia della conoscenza in tutte le regioni dell’UE. Uno degli obiettivi principali consiste nell’aiutare le regioni a sviluppare le proprie capacità di innovazione. Per raggiungere questi obiettivi è stata stanziata una quota di fondi regionali decisamente più ingente rispetto al passato. L’innovazione è inoltre un elemento chiave per le strategie di specializzazione intelligente che ogni regione è tenuta ad adottare per poter ricevere gli aiuti comunitari.

M

Monitoraggio

I Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) devono essere spesi efficacemente e conformemente agli scopi definiti. Pertanto, le leggi comunitarie prevedono procedure di monitoraggio e valutazione di ampio respiro al fine di verificare che i programmi operativi, che usufruiscono dei fondi SIE, funzionino adeguatamente e producano risultati valutabili secondo criteri concordati. La Commissione ha creato un sistema di monitoraggio che si avvale di meccanismi di certificazione, controllo e correzione molto rigidi. Gli Stati membri sono tenuti a svolgere controlli e audit sui progetti che hanno ricevuto finanziamenti e la Commissione ha facoltà di eseguire controlli in loco. Le norme in materia di gestione finanziaria dei Fondi SIE obbligano gli Stati membri a verificare l’attuazione dei programmi operativi servendosi di un ente di certificazione, un organo di controllo e di una commissione di monitoraggio.

N

N+2

La sigla N+2 fa riferimento alle regole finanziarie che disciplinano lo stanziamento di denaro attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei. Se il contributo finanziario erogato non è stato speso entro una determinata data, la Commissione europea ha facoltà di «disimpegnare» le dotazioni future. Il disimpegno automatico si verifica nei casi in cui gli aiuti non vengono spesi oppure per i pagamenti non effettuati entro la fine del secondo anno (n+2).

NUTS

La «nomenclatura delle unità territoriali per la statistica» (NUTS) è stata elaborata dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) al fine di adottare uno standard statistico comune in tutta l’UE. I livelli NUTS rappresentano aree geografiche utilizzate per raccogliere dati armonizzati nell’UE. Sono utilizzati per i Fondi strutturali dal 1988 e rivestono un ruolo importante per lo stanziamento di questi fondi. La nomenclatura attualmente in uso suddivide i 28 Stati membri in tre categorie, a seconda di soglie di popolazione specifiche: Livello NUTS 1: comprende gli Stati membri più piccoli come la Danimarca, l’Irlanda, i länder tedeschi e le altre regioni più grandi. Livello NUTS 2: comprende le regioni autonome della Spagna, le regioni francesi e i dipartimenti d’oltremare (DOM), i voivodati polacchi, ecc. Livello NUTS 3: include i Nomoi greci, i Maakunnat in finlandesi, i Län svedesi, ecc. I regolamenti UE contengono le definizioni e gli elenchi completi di tutte le regioni NUTS.

Negoziati di adesione

I negoziati di adesione devono essere conclusi prima che un nuovo Stato membro entri a far parte dell’Unione europea. Si svolgono tra i ministri e gli ambasciatori dei governi UE e quelli del paese candidato in seno a una conferenza intergovernativa. La prima fase consiste in una rigorosa analisi della legislazione del paese candidato. I negoziati, quindi, procedono in maniera metodica interessando l’ampia gamma delle leggi comunitarie che il paese candidato è tenuto ad adottare, attuare e far osservare. I negoziati, inoltre, riguardano i diritti e gli obblighi che gli Stati membri devono accettare, conosciuti come Acquis comunitario. Le riforme politiche ed economiche attuate dal paese candidato sono monitorate e verificate regolarmente e il ritmo dei negoziati è dettato dai risultati ottenuti. Solo quando tutte le parti interessate sono soddisfatte, il processo si conclude con la firma e la ratifica di un trattato di adesione. Nel corso del processo dei negoziati di adesione, i paesi candidati e i potenziali candidati possono ricevere sostegno attraverso lo Strumento di assistenza preadesione (IPA), che prevede una serie di programmi transfrontalieri svolti con gli Stati membri dell’UE, che rispecchiano scrupolosamente il funzionamento dei fondi strutturali. Attualmente, sono in corso negoziati di adesione con Montenegro, Serbia e Turchia. Sono stati aperti i negoziati anche con l’Islanda, ma sono attualmente in sospeso.

O

ORATE (Osservatorio in rete dell’assetto del territorio europeo)

ORATE (in inglese ESPON, European Spatial Planning Observation Network) è un programma di ricerca applicata volto a sostenere l’elaborazione delle politiche di sviluppo territoriale in Europa. A tal fine, esso fornisce dati sistematici e a tutto campo sulle tendenze territoriali relative a diversi aspetti economici, sociali e ambientali per identificare il potenziale delle regioni, delle città e dei territori più ampi, nonché le sfide economiche che devono fronteggiare. Le attività di ORATE riguardano tutti gli Stati membri dell’UE, nonché Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, e coinvolgono più di 130 organismi in tutto il continente, i quali conducono diversi tipi di studi (tematici, di impatto politico, interdisciplinari, di networking scientifico, di sviluppo delle competenze) e producono dati territoriali sotto forma di statistiche, analisi e mappe. Tra le principali sfide che ORATE si trova a fronteggiare, quindi, vi è quella di rendere questo materiale accessibile e comprensibile per i decisori politici locali. A livello UE, le ricerche condotte da ORATE rappresentano una fonte d’informazioni comparabili da utilizzare per promuovere la competitività e lo sviluppo sostenibile dell’UE. Durante il periodo di programmazione 2014-2020, ORATE agirà da Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), concentrandosi prevalentemente sull’obiettivo tematico 11: migliorare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei soggetti interessati e conseguire una pubblica amministrazione efficiente.

Obiettivo «Competitività regionale e occupazione»

Uno dei tre obiettivi prioritari della politica di coesione per il ciclo 2007-2013. Questo obiettivo mirava a rafforzare la competitività, l’attrattività e i livelli di occupazione nelle regioni non comprese nell’obiettivo «convergenza» (che interessava le regioni più svantaggiate). È stato concepito con lo scopo di anticipare i cambiamenti sociali ed economici, promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità, la protezione ambientale, l’accessibilità, la capacità di adattamento e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi. L’obiettivo era finanziato attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE). Nel periodo di programmazione 2014-2020, la maggior parte delle regioni precedentemente coperte dall’obiettivo «competitività regionale e occupazione» ricevono adesso finanziamenti in veste di regioni più sviluppate o di transizione.

Occupazione

L’UE è impegnata a far sì che l’Europa rimanga in prima linea nell’economia globale e contribuisca a creare le condizioni adeguate per raggiungere gli obiettivi della Strategia Europa 2020, che promuove una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La Strategia Europa 2020 e la complementare Strategia europea per l’occupazione sono mosse dalla necessità di affrontare il problema della disoccupazione. L’UE è ben cosciente del fatto che molte vite sono rovinate a causa della mancanza di lavoro. Inoltre, favorendo l’occupazione di un numero maggiore di persone sarà possibile aiutare la società europea ad affrontare i cambiamenti demografici: le imposte riscosse dai lavoratori sono necessarie per finanziare le pensioni e i costi dell’assistenza sanitaria, sempre più in aumento. A tal fine, la Strategia Europa 2020 mira a raggiungere un tasso di occupazione (ovvero la quota di popolazione in età lavorativa che occupa un posto di lavoro) pari al 75 % entro il 2020. La disoccupazione giovanile costituisce una sfida specifica, affrontata attraverso una serie di misure quali la Garanzia per i giovani, l’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile e il Pacchetto per l’occupazione giovanile. La politica di coesione rappresenta una delle voci più importanti del bilancio UE ed è uno strumento di finanziamento chiave per raggiungere gli obiettivi di Europa 2020. Al fine di garantire che gli investimenti vengano stanziati in maniera adeguata, la Commissione e gli Stati membri hanno fissato 11 obiettivi tematici per i Fondi strutturali e di coesione, mirati al raggiungimento degli scopi di Europa 2020.

P

Pagamenti

Per erogare gli aiuti dei Fondi strutturali e di investimento europei a favore dei programmi previsti per il ciclo 2014-2020, la Commissione può effettuare tre tipi di pagamenti: Prefinanziamenti. Questi pagamenti sono effettuati tra il 2014 e 2016, in seguito all’approvazione del programma operativo da parte della Commissione. I prefinanziamenti sono versati in rate annuali corrispondenti all’1 % dell’importo complessivo destinato al programma operativo per l’intero periodo di programmazione. Dal 2016 al 2023, saranno versati prefinanziamenti annuali di importo pari al 2-3 % della somma complessiva dello stanziamento. •Pagamenti intermedi. Prima che venga effettuato il primo pagamento intermedio, lo Stato membro interessato è tenuto a fornire alla Commissioni informazioni dettagliate riguardanti le modalità previste per la gestione, la certificazione e la verifica dei conti del programma interessato. Successivamente, le richieste di pagamento devono essere inviate con regolarità alla Commissione che, quindi, provvede a eseguire il versamento. Qualora si dovessero riscontrare carenze o irregolarità gravi nella gestione del programma operativo, i pagamenti potrebbero essere sospesi fino all’adozione di nuove misure volte a risolvere questi problemi. Pagamento a saldo. Per poter ricevere un pagamento a saldo dalla Commissione, gli Stati membri devono fornire una dichiarazione finale di spesa e una relazione di attuazione per ciascun programma operativo.

Pari opportunità

L’uguaglianza e la non discriminazione costituiscono due punti cardine della legislazione e del processo decisionale dell’UE. L’Unione si impegna a elaborare misure volte a garantire pari opportunità e parità di trattamento per i cittadini, a prescindere dal genere. Quest’etica si applica in tutti i settori della vita economica, sociale, culturale e familiare. L’UE persegue l’integrazione di genere al fine di rafforzare la parità di diritti e lottare contro la discriminazione basata sul genere. Il principio di non discriminazione è stato rafforzato dal Trattato di Amsterdam. L’UE ha ora la possibilità di combattere la discriminazione non solo basata sul genere, ma anche relativa alla razza, all’origine etnica, alla religione e alle convinzioni, alla disabilità, all’età e all’orientamento sessuale. L’impegno profuso dall’UE a favore delle pari opportunità e della non discriminazione è evidente in tutte le sue politiche, comprese quelle mirate alla promozione dello sviluppo regionale.

Partenariato

Tradizionalmente, l’Unione europea ha sempre sviluppato le proprie attività di politica regionale e distribuito gli aiuti della politica di coesione attraverso un processo di partenariato, che richiede un contributo notevole da parte degli Stati membri. Il lavoro di partenariato interessa l’intero processo di programmazione, a partire dalla fase preparatoria fino all’attuazione dei progetti e alla verifica dei risultati. Questo tipo di approccio dovrebbe garantire risultati migliori e assicurare che gli stanziamenti dei Fondi SIE vengano spesi in maniera efficiente. Nel periodo di programmazione 2014-2020, il principio di partenariato è stato ulteriormente consolidato, includendo non solo gli Stati membri, ma anche le parti interessate quali i sindacati, i datori di lavoro, le organizzazioni non governative (ONG) e altri organismi che promuovono, ad esempio, l’inclusione sociale, la parità di genere e la non discriminazione. La Commissione ha elaborato un Codice europeo di condotta sul partenariato che gli Stati membri sono tenuti a rispettare nel corso della preparazione e dell’attuazione dei loro programmi operativi. Inoltre, ciascuno Stato membro ha adottato un accordo di partenariato con la Commissione europea che definisce il modo in cui le autorità nazionali intendono utilizzare e distribuire i finanziamenti dei Fondi SIE durante il ciclo di programmazione 2014-2020.

Politica di coesione

La politica di coesione è la strategia dell’Unione europea volta alla promozione e al sostegno dello «sviluppo armonioso generale» degli Stati membri e delle regioni. Come sancito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (art. 174), la politica di coesione dell’UE si pone l’obiettivo di rafforzare la coesione economica e sociale, riducendo le disparità esistenti nei livelli di sviluppo tra le regioni. La politica si concentra su aree chiave che aiuteranno l’UE ad affrontare le sfide del 21° secolo e a rimanere competitiva su scala globale. Circa il 32,5 % del bilancio UE 2014-2020 (pari a circa 351,8 miliardi di EUR su sette anni, ai valori 2014) è stato destinato agli strumenti finanziari che sostengono la politica di coesione. Questi ultimi sono gestiti e operati in collaborazione con la Commissione europea, gli Stati membri e gli attori interessati a livello locale e regionale.

Programma UE per la pace e la riconciliazione 2014 – 2020 (PEACE)

Il programma PEACE in Irlanda del Nord è un programma specifico finanziato attraverso i fondi strutturali UE e ha l’obiettivo di consolidare il percorso verso una società in pace e stabile, nonché di promuovere la riconciliazione in Irlanda del Nord e nella regione frontaliera dell’Irlanda. Il programma rientra nell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea». Per il ciclo 2014-2020, al programma è stata destinata una dotazione finanziaria complessiva pari a 269 milioni di EUR, di cui 229 milioni provengono dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il programma riguarda l’Irlanda del Nord e la regione frontaliera dell’Irlanda (comprese le contee di Cavan, Donegal, Leitrim, Louth, Monaghan e Sligo).

Programma operativo

I programmi operativi sono piani dettagliati in cui gli Stati membri definiscono le modalità di spesa dei contributi dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione in corso. Possono riferirsi a una regione in particolare oppure riguardare un obiettivo tematico di interesse nazionale (ad es. l’ambiente). Per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» vengono elaborati programmi operativi transfrontalieri o interregionali. Gli Stati membri presentano i propri programmi operativi sulla base degli Accordi di partenariato sottoscritti. Ciascun programma operativo specifica quale degli 11 obiettivi tematici che guidano la politica di coesione per il ciclo 2014-2020 saranno perseguiti grazie agli aiuti destinati al programma.

Programmazione

La programmazione si riferisce al meccanismo amministrativo utilizzato per perseguire gli obiettivi dei Fondi strutturali e di investimento europei. I programmi pluriennali – noti come programmi operativi – garantiscono coerenza e continuità per l’intero periodo di sette anni. I programmi interessano specifiche aree geografiche a livello internazionale, nazionale o decentrato, a seconda delle disposizioni governative adottate. Tra gli obiettivi dei programmi, vi sono: l’identificazione delle priorità strategiche e delle azioni indicative, la definizione degli stanziamenti e la descrizione dei sistemi di controllo e gestione. L’attuale ciclo di programmazione è stato avviato nel 2014 e durerà fino al 2020.

Proporzionalità

La proporzionalità disciplina il modo in cui l’Unione europea esercita i propri poteri. Funziona in maniera pressoché identica al principio di sussidiarietà. Il principio di proporzionalità prevede che, per raggiungere i propri scopi, l’UE debba intraprendere esclusivamente le azioni necessarie a seconda dei casi. Questo principio è sancito dall’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea, che recita: «il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione devono limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati». Questo tipo di approccio nei confronti della responsabilità e del processo decisionale è anche adottato nell’ambito della politica di coesione. Le norme di ammissibilità, ad esempio, sono concordate principalmente a livello nazionale piuttosto che europeo.

R

Recupero dei fondi

Esistono tre casi in cui la Commissione europea è tenuta a richiedere allo Stato membro interessato un rimborso (recupero) dei Fondi strutturali e di investimento. Il primo riguarda le evenienze in cui non tutti i contributi erogati a favore dello Stato membro interessato sono stati necessari. Le normative finanziarie dell’UE contemplano il recupero di queste somme di denaro. Il secondo caso in cui le normative finanziarie dell’UE prevedono il recupero, si verifica quando sono stati erogati fondi per un’operazione strutturale che è stata già portata a termine. Il terzo caso riguarda le evenienze in cui i Fondi strutturali e di investimento sono stati usati in maniera impropria a causa di frodi o negligenza. La Commissione europea ha facoltà di richiedere allo Stato membro interessato la restituzione delle somme. È possibile avviare le procedure previste dalle leggi europee per il recupero delle somme di denaro. Per quanto riguarda i fondi della politica di coesione, l’autorità di certificazione ha il compito di stilare un inventario delle spese e delle richieste di pagamento per ciascun programma operativo e di inviarlo alla Commissione. L’autorità, inoltre, è tenuta a certificare che i fondi siano stati spesi correttamente e a verificare l’ottemperanza con le normative e i regolamenti UE pertinenti. In caso di problemi, evidenziati da discrepanze nei conti o emersi da verifiche condotte dalla Commissione o da altri enti, l’autorità di certificazione dovrà monitorare il recupero dei fondi. Laddove necessario, sarà possibile ricorrere al sistema giudiziario locale per agevolare l’esecuzione del processo di recupero.

Regioni per il cambiamento economico

«Regioni per il cambiamento economico» era un’iniziativa che integrava l’obiettivo di coesione territoriale della politica di coesione per il periodo 2007-2013. Il suo obiettivo era di promuovere lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra le regioni europee, con lo scopo di favorire attività innovative. L’iniziativa mirava a contribuire al sostegno offerto dalla politica regionale agli obiettivi strategici dell’UE per la promozione della crescita e la creazione di posti di lavoro. Le attività di networking svolte nel quadro dell’iniziativa «Regioni per il cambiamento economico»erano promosse attraverso il programma di cooperazione interregionale INTERREG IVC e URBACT II, il programma di cooperazione per le questioni urbane. Questi due programmi disponevano, insieme, di un bilancio pari a 375 milioni di EUR per il periodo 2007-2013. L’iniziativa ha fornito alla Commissione la possibilità di classificare come reti «fast-track» quei progetti che avevano compiuto uno sforzo particolare per garantire che le idee valide raggiungessero i principali programmi di investimento sostenuti attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei. «Regioni per il cambiamento economico» prevedeva anche attività di divulgazione e comunicazione. La Commissione organizzava una conferenza annuale in cui i migliori progetti di innovazione regionale venivano insigniti del riconoscimento «RegioStars» nell’ambito di un concorso. L’iniziativa «Regioni per il cambiamento economico» ha costituito una fonte di ispirazione per l’elaborazione delle «strategie di specializzazione intelligente» Il concorso RegioStars, uno degli elementi di maggior successo della strategia, continua a svolgersi con cadenza annuale.

Regioni ultraperiferiche

Nove regioni dell’Unione europea sono classificate come «ultraperiferiche»: i cinque dipartimenti francesi d’oltremare (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte e Réunion); le comunità francesi d’oltremare di Saint Martin; la comunità autonoma delle Isole Canarie; le due regioni autonome portoghesi di Madeira e delle Azzorre. Le regioni ultraperiferiche si trovano a dover fronteggiare specifici vincoli quali lontananza, insularità, dimensione ridotta, topografia complessa, clima disagevole e dipendenza economica da pochi prodotti. La combinazione di questi fattori, nel tempo, ostacola lo sviluppo socioeconomico delle regioni. Il riconoscimento del loro status speciale, stabilito dall’articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si basa sui principi di uguaglianza e proporzionalità che consentono alle regioni di essere trattate in maniera diversa, alla luce delle loro condizioni specifiche.

Regolamenti

I regolamenti rappresentano il più alto livello di legislazione comunitaria. La loro applicazione è assoluta, sono interamente vincolanti e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. La legislazione relativa alla politica di coesione UE è formulata generalmente attraverso regolamenti.

Relazione sulla coesione

Ogni tre anni, la Commissione europea elabora una relazione inerente ai progressi raggiunti dalla coesione sociale ed economica in tutta l’Unione europea. Come stabilito dall’articolo 175 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (testo consolidato 2012), la relazione deve essere presentata al Parlamento europeo, al Consiglio dei ministri, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni. La relazione valuta la situazione socioeconomica e le prospettive in tutte le regioni dell’UE sulla base di indicatori economici, sociali e territoriali. Essa analizza, inoltre, l’impatto e il contributo delle politiche e delle attività degli Stati membri, dell’UE e di altre istituzioni, quali la Banca europea per gli investimenti. La relazione può anche contenere proposte politiche.

Reti transeuropee di trasporti (RTE-T)

Le reti transeuropee di trasporti comprendono i sistemi di trasporto transfrontalieri e le infrastrutture energetiche. Il loro obiettivo è quello di sostenere e potenziare il funzionamento del mercato unico europeo agevolando la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi. Le azioni che rientrano nelle RTE sono chiamate a promuovere l’interoperabilità delle reti nazionali, facilitandone l’accesso. I nuovi regolamenti inerenti alla politica di coesione 2014-2020, indicano specificamente i progetti delle Reti transeuropee di trasporti (RTE-T) come una priorità del settimo obiettivo tematico (Promuovere il trasporto sostenibile e rimuovere i nodi di congestione nelle principali infrastrutture di rete). I progetti volti a creare uno Spazio unico europeo dei trasporti multimodale possono essere finanziati attraverso il FESR e il Fondo di coesione.

S

Sovvenzioni globali

Le sovvenzioni globali aiutano le organizzazioni non governative di piccole dimensioni, quali i gruppi volontari e le organizzazioni comunitarie, a ottenere gli aiuti del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Solitamente gruppi di questo tipo avrebbero notevoli difficoltà ad accedere direttamente agli aiuti dell’FSE. Le sovvenzioni globali forniscono loro un’opportunità per richiedere aiuti di piccola entità (circa 15 000 EUR) per attuare progetti volti ad aiutare le persone svantaggiate a reinserirsi nel mercato del lavoro. La procedura per richiedere questi aiuti è stata semplificata, riducendo al minimo gli oneri burocratici. Gli organi intermedi quali le autorità locali, le associazioni per lo sviluppo regionale e le ONG gestiscono le sovvenzioni globali e ne assicurano l’esecuzione. Gli intermediari in questione sono designati dallo Stato membro interessato o dall’autorità regionale, di comune accordo con la Commissione europea.

Strategia Europa 2020

Europa 2020 è la strategia decennale dell’UE a favore di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Al fine di ottenere questo tipo di crescita, sono stati stabiliti cinque obiettivi ambiziosi riguardanti l’occupazione, la ricerca e lo sviluppo, i cambiamenti climatici e la sostenibilità energetica, l’istruzione e la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. La politica di coesione si impegna a sostenere finanziariamente la strategia Europa 2020 e, pertanto, nel periodo di programmazione 2014-20 gli aiuti saranno incanalati versi 11 obiettivi tematici riguardanti gli scopi di Europa 2020. Una percentuale specifica degli investimenti dovrà concentrarsi proprio su questi obiettivi tematici. Grazie alla selezione tematica degli obiettivi, gli aiuti della politica di coesione verranno spesi per rendere l’Europa più innovativa, efficiente, sostenibile e competitiva.

Strategia europea per l’occupazione (SEO)

La Strategia europea per l’occupazione sostiene i paesi dell’UE nella creazione di un maggior numero di posti di lavoro migliori. Gli obiettivi, le priorità e gli scopi sono concordati a livello UE. I governi, dal canto loro, sono responsabili di coordinare gli sforzi per promuovere l’occupazione. La disoccupazione è attualmente una delle più importanti sfide che l’UE si trova a fronteggiare. La strategia Europa 2020 si prefigge di raggiungere un tasso di occupazione pari al 75 % della popolazione lavorativa entro il 2020. Al fine di raggiungere questo scopo, la Strategia europea per l’occupazione fornisce un quadro in cui i paesi UE possono condividere, discutere e coordinare le proprie politiche in materia di occupazione. La politica di coesione sostiene questa politica. «Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e favorire la mobilità dei lavoratori» è uno degli 11 obiettivi tematici della politica di coesione 2014-20, nonché una delle priorità chiave del Fondo sociale europeo. Inoltre, i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) forniscono un sostegno alle politiche di sviluppo regionale che si traducono in innovazione, crescita e, infine, tassi di occupazione più elevati.

Strumenti finanziari

Gli strumenti finanziari rappresentano un modo efficiente di impiegare le risorse della politica di coesione per sostenere la strategia Europa 2020. Rivolgendosi a progetti che potrebbero potenzialmente divenire auto-sostenibili, questi strumenti forniscono un sostegno agli investimenti sotto forma di prestiti, garanzie o capitale netto. Questi meccanismi possono essere integrati con forme di sostegno non monetarie, quali assistenza tecnica e abbuoni di interesse. L’obiettivo di utilizzare gli strumenti finanziari non consiste esclusivamente nel rendere gli aiuti erogati dalla politica di coesione più efficienti e sostenibili, dato che le risorse vengono rimborsate e possono essere «riciclate». Allo stesso tempo, infatti, essi creano incentivi per favorire il coinvolgimento di investitori privati nei progetti e consentono ai progetti stessi di migliorare il proprio rendimento attraverso una disciplina finanziaria più rigorosa. Rispetto al periodo di programmazione 2007-2013, la portata degli strumenti finanziari è stata ampliata. Ora possono essere utilizzati per tutti gli obiettivi tematici e integrati più facilmente con altre forme di sostegno. Inoltre, le modalità di cofinanziamento sono state rese più flessibili e sono state adottate regole più chiare per la gestione.

Strumento di assistenza preadesione (IPA)

Lo Strumento di assistenza preadesione (IPA) è stato creato dall’UE per fornire assistenza ai paesi candidati o potenziali candidati all’adesione L’IPA esiste dal 2007 e sostituisce una serie di programmi preadesione precedenti quali PHARE, ISPA, Sapard, CARDS e lo strumento finanziario per la Turchia. Nel periodo 2014-2020, attraverso l’IPA saranno messi a disposizione oltre 11 miliardi di EUR, destinati a cinque settori politici: sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale sviluppo socioeconomico e regionale sviluppo delle risorse umane agricoltura e sviluppo rurale cooperazione regionale e territoriale Sia i paesi candidati (Turchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia) che i potenziali candidati (Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell’ONU) possono richiedere finanziamenti attraverso l’IPA. L’assistenza IPA è fornita attraverso programmi pluriennali e richiede l’elaborazione di documenti di strategia nazionale, ovvero di piani strategici per ciascun beneficiario. Questo programma consentirà di preparare i paesi candidati a gestire i fondi europei che riceveranno dopo aver aderito all’UE, compresi gli aiuti erogati dalla politica regionale per il ciclo 2014-2020.

Strumento europeo di vicinato (ENI)

La Politica europea di vicinato (PEV) mira a sostenere i processi di riforma in ambito politico, economico e sociale nei seguenti paesi del vicinato dell’Unione: Algeria, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Libia, Moldavia, Marocco, Siria, Tunisia e Ucraina. La PEV intende consolidare la prosperità, la stabilità, la sicurezza, l’economia di mercato e la crescita sostenibile attraverso un dialogo costante con ciascun paese partner. I paesi partner concordano con l’UE un piano d’azione PEV, mostrando il proprio impegno a favore di democrazia, diritti umani, stato di diritto, buona governance, principi dell’economia di mercato e sviluppo sostenibile. I piani d’azione che definiscono le priorità di breve e medio termine per ciascun paese partner rappresentano uno degli strumenti chiave di questa politica. Nonostante i piani d’azione siano elaborati ad hoc per ciascun paese di vicinato, si riferiscono in linea generale a una serie di attività comuni che spaziano dal dialogo politico alle questioni relative al commercio e alla cooperazione sociale ed economica.

Sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà garantisce che le decisioni prese siano quanto più vicine possibile alle esigenze dei cittadini. Ad eccezione dei casi in cui l’UE ha competenza esclusiva, non si dovrebbero prendere azioni a livello europeo, a meno che queste ultime siano più efficaci di quelle prese a livello nazionale, regionale o locale. La sussidiarietà è strettamente correlata ai principi di proporzionalità e necessità e prevede che qualsiasi azione intrapresa dall’Unione debba limitarsi a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi del Trattato. La sussidiarietà è stata introdotta per la prima volta dal Trattato sull’Unione europea (art. 5) nel 1992. Il Trattato di Amsterdam (1997) ampliò il principio disponendo, ad esempio, che venisse valutato l’impatto delle proposte di legge rispetto alla sussidiarietà. Il Trattato di Lisbona consolida ulteriormente il principio, apportando alcune modifiche: maggiore consultazione con i livelli locali e regionali durante l’elaborazione di nuove proposte di legge; maggiore comunicazione con i parlamenti nazionali nelle diverse fasi del processo legislativo.

Sviluppo sostenibile

Il concetto di sviluppo sostenibile si riferisce a una forma di politica di sviluppo che mira a soddisfare le esigenze economiche, sociali e ambientali della società in termini di benessere sul breve, medio - e soprattutto - lungo periodo. Si basa sul presupposto che lo sviluppo deve rispondere alle esigenze odierne senza compromettere il benessere delle generazioni future. In termini pratici, ciò significa creare le condizioni adatte per uno sviluppo economico di lungo termine garantendo, al contempo, il rispetto dell’ambiente. Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo globale dell’UE, che ha elaborato la propria Strategia di sviluppo sostenibile. Nell’ambito della politica di coesione, lo sviluppo sostenibile rappresenta un principio chiave definito dal regolamento «disposizioni comuni», che fornisce un quadro politico per tutti i programmi cofinanziati attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei.

T

Tasso di cofinanziamento

Il termine «tasso di cofinanziamento» si riferisce al contributo apportato dagli aiuti comunitari a un dato programma. È espresso in punti percentuali rispetto al costo complessivo del programma. Il livello di cofinanziamento è solitamente caratterizzato da una soglia massima, che rappresenta una percentuale del valore totale del programma, o parte di esso. La Commissione stabilisce i tassi di cofinanziamento per ciascun programma operativo.

Trasporti

L’UE ha istituito un quadro giuridico per il settore dei trasporti, volto ad agevolare la libera circolazione delle persone e delle merci nel territorio dell’Unione. Secondo quanto stabilito dal trattato CE, le misure attuate in questo contesto comprendono: norme comuni valide per i trasporti internazionali in entrata e in uscita dal territorio di uno Stato membro oppure che prevedono l’attraversamento del territorio di uno o più Stati membri le condizioni che i vettori non residenti sono tenuti a rispettare per la fornitura di servizi di trasporto all’interno di uno Stato membro misure volte a migliorare la sicurezza nei trasporti e altre disposizioni pertinenti La Politica comune dei trasporti non solo promuove lo sviluppo di una Rete transeuropea di trasporti (RTE-T) in tutta l’UE, ma promuove anche una rete di trasporti sostenibile che prenda in debita considerazione l’aspetto ambientale. La RTE-T riguarda il trasporto su gomma, le vie di navigazione, i porti marittimi e la rete ferroviaria europea ad alta velocità. La politica di coesione sostiene la politica UE in materia di trasporti attraverso la costruzione di infrastrutture e finanziando progetti riguardanti, ad esempio, i trasporti urbani, multimodali e i sistemi di trasporto intelligenti.

U

URBACT - Programma per la rete di sviluppo urbano

La rete URBACT è un programma europeo di scambio e apprendimento, finanziato dalla Commissione nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale, poiché una parte dei suoi programmi riguarda la cooperazione interregionale. L’obiettivo della rete è quello di stimolare l’innovazione nella rinascita urbana, incoraggiando le città e i cittadini a identificare, trasferire e divulgare le buone pratiche. Durante il ciclo di programmazione 2014-20, l’iniziativa continuerà come URBACT III. Il programma interessa tutti gli Stati membri dell’UE, la Norvegia e la Svizzera. È finanziato congiuntamente dall’UE e dagli Stati membri attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che contribuisce al bilancio del programma con una dotazione pari a 74,3 milioni di EUR, registrando un aumento significativo rispetto al periodo di programmazione precedente.

V

Valutazione

Sono stati identificati tre tipi di valutazione per il periodo di programmazione 2014-2020: antecedente (ex ante), concomitante (in itinere) e posteriore (ex post). La politica di coesione è valutata attraverso attività di partenariato. Gli Stati membri sono responsabili della valutazione ex ante, mentre la Commissione europea si occupa di quella ex post. Le valutazioni in itinere ricadono principalmente sotto la responsabilità degli Stati membri, ma la Commissione ha facoltà di eseguirle su propria iniziativa, in collaborazione con questi ultimi. Tra i compiti principali che spettano alla Commissione, vi sono quelli di fornire una guida per le attività di valutazione e di agevolare lo scambio di esperienze tra gli Stati membri.

Z

Zone di montagna

Uno studio del 2004 effettuato per la Commissione europea ha evidenziato che i comuni delle zone di montagna dell’UE, della Norvegia e della Svizzera ricoprono una superficie pari a 1 900 000 km2 (circa il 40,6 % del territorio complessivo). Le zone montuose sono abitate da 94,3 milioni di persone (19,1 % della popolazione totale dei paesi interessati dallo studio).